Diritto penale
Il diritto penale ordinario
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che prevede l’erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta azioni che l’ordinamento giuridico riconosce come reato. La legge penale è solo la legge ordinaria emanata dal parlamento e con gli altri atti aventi forza di legge, mentre qualsiasi fonte normativa di rango inferiore è valida solo per integrare il contenuto della legge penale, apportando mere specificazioni tecniche. Essa è valida solo per l’avvenire, non ha carattere retroattivo: non si può punire un fatto successo prima della entrata in vigore della legge.
La sanzione conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena, di forma o gravità diversa a seconda del reato1. Gli illeciti penali si distinguono in delitti e contravvenzioni: i primi sono quei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto oppure dell’ammenda.
Il diritto penale ha lo scopo di punire i comportamenti più gravi, ha un carattere di sussidiarietà, nel senso che deve essere lo strumento ultimo, utilizzabile solo quando gli altri sono del tutto inidonei per la protezione di determinati interessi.
Il diritto penale si basa su alcuni principi fondamentali, tra cui:
il principio di legalità, secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia stata promulgata prima del fatto commesso;
il principio di personalità, secondo cui la responsabilità penale è personale e non si trasmette agli eredi o ai terzi;
il principio di presunzione d’innocenza, secondo cui ogni imputato si presume innocente fino a prova contraria;
il principio di proporzionalità, secondo cui la pena deve essere commisurata alla gravità del fatto e alle circostanze personali dell’autore;
il principio di umanità, secondo cui la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere al rieducamento del condannato.
Il diritto penale minorile
Il diritto penale minorile è la branca del diritto che regola il procedimento penale nei confronti dei minorenni che hanno commesso un reato.
Il diritto penale minorile si basa sui principi di responsabilizzazione, rieducazione e riservatezza del minore, e prevede delle misure alternative alla condanna o al carcere, come la messa alla prova o il proscioglimento per irrilevanza del fatto.
Il diritto penale minorile si applica ai soggetti che al momento del reato avevano compiuto i 14 anni ma non ancora i 18 anni12. Il processo penale minorile si svolge davanti a un tribunale specializzato, il Tribunale per i Minorenni, e coinvolge anche i genitori o altre persone idonee a sostenere il minore